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Cronaca & Attualità

Nuova legge sui parchi del Fvg: riviste le regole a tutela delle aree protette

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza il disegno di legge 144

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FVG – A 25 anni di distanza dalla legge 42 del 1996 – che consentì l’istituzione dei parchi naturali delle Dolomiti Friulane e delle Prealpi Giulie, nonché di 13 riserve naturali regionali e di 37 biotopi – con l’approvazione del ddl 144 la Regione modifica e integra una serie di precedenti disposizioni. Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, riunito a Trieste e presieduto da Piero Mauro Zanin, ha approvato a maggioranza (espressione contraria da parte delle opposizioni e astensione dei due rappresentanti del Patto per l’Autonomia) il disegno di legge 144 sulle modifiche alle leggi regionali 42/1996 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), 7/2008, 45/1988 e 24/2006. Disco rosso, invece, per l’abbinato allo stralcio che mirava
all’istituzione della riserva naturale della Val d’Arzino, derivato da un emendamento che aveva visto prima firmataria la consigliera Mariagrazia Santoro (Pd).

RETE NATURA 2000. Viene resa definitiva l’attribuzione della competenza regionale relativamente alle aree della rete Natura 2000, che comprendono Zone speciali di conservazione e Zone di protezione speciale, attribuendone la gestione a parchi e riserve naturali. Nello specifico, la gestione spetta agli Enti Parco per le aree ricomprese all’interno dei propri perimetri, all’amministrazione regionale per le aree esterne ai perimetri dei parchi.

TURISMO E MARCHI DI QUALITA’. Si favorisce l’attività di matrice turistica, sempre nel rispetto della finalità di conservazione ambientale. L’obiettivo è valorizzare le economie locali, prevedendo che l’organo gestore possa concedere, tramite specifiche convenzioni, l’uso del nome e dell’emblema del parco o di marchi di qualità, per favorire la commercializzazione di prodotti e servizi provenienti dal territorio del parco o della riserva, che siano compatibili con le finalità del parco o della riserva e con obiettivi di sviluppo economico o turistico eco-compatibili.

SEMPLIFICAZIONI. Vengono semplificati i meccanismi di composizione e nomina degli organi – ad esempio del Comitato tecnico scientifico – in riferimento agli strumenti di programmazione (limitati a quelli rivelatisi negli anni davvero indispensabili) e ai procedimenti amministrativi. La novità più rilevante è l’articolo che prevede, nell’istituzione di parchi comunali e intercomunali, la concentrazione in un unico procedimento integrato dell’attività pianificatoria e ambientale della Regione.

CONTRIBUTI. Un capo specifico della legge riguarda trasferimenti e incentivi a favore delle aree naturali, con la previsione di importanti norme contributive. Alcune di queste misure saranno attivate con lo strumento del bando.

VIGILANZA. Viene semplificata anche la disciplina della vigilanza, attribuita al Corpo forestale regionale. Le sanzioni, oltre ad essere aggiornate nei relativi importi, sono distinte in base alle tipologie di assenza di danneggiamento, danneggiamento reversibile e danneggiamento irreversibile.

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